Le cause di forza maggiore

coronavirus cause forza maggiore leggesemplice

Alla luce dei recenti avvenimenti in tema di diffusione del c.d. “Coronavirus” – o Covid19 – e dei provvedimenti d’urgenza restrittivi di svariate attività adottati dal governo cinese prima ed a seguire anche dal Governo Italiano (D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e D.P.R. 23 febbraio 2020 contenente le relative disposizioni attuative) sembra inevitabile dedicare un approfondimento alle cause di forza maggiore.

Normalmente vige il principio del pacta sund servanda (cioè “i patti vanno rispettati”), ossia che i contratti debbano essere adempiuti esattamente come previsto e che quindi chi si sottrae da tale obbligo sia responsabile del danno o del mancato guadagno provocato.

Tuttavia, poiché il diritto è sempre sostanzialmente orientato ai principi di equità e autoresponsabilità, esistono dei casi in cui – mancando appunto ogni responsabilità del soggetto – sarebbe ingiusto addossargli le conseguenze negative di avvenimenti sui quali non ha alcun potere di controllo.

Tali sono appunto le cause di forza maggiore, quali epidemie, terremoti, embarghi e così via, che impediscano di eseguire un contratto (una fornitura, una prestazione alberghiera, un evento culturale…). Si tratta di un principio generale che non ha un riferimento di legge preciso, ma che è pacificamente accettato da pressoché tutti i sistemi giuridici. Inoltre nei contratti scritti vi è spesso una clausola specifica, di cui riportiamo un esempio:

Forza maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali al verificarsi di un evento di forza maggiore quale, ad esempio guerra, requisizioni, incendi, inondazioni, interruzione nell’erogazione di energia, embargo, ritardi nella consegna di componenti o di materie prime, epidemie, leggi, regolamenti o ordinanze che riguardino la parte stessa.

Frequentemente è previsto che la causa di forza maggiore vada tempestivamente comunicata alla parte “non affetta” e che questa, dopo un certo periodo di tempo, possa ritenersi liberata.

Gli effetti dell’avverarsi di una causa di forza maggiore sono diversi a seconda del tipo di contratto:

  • Contratti a prestazione immediata (cioè che vanno eseguiti in un certo luogo e momento e poi si concludono): se la causa di forza maggiore impedisce l’esecuzione, si ritengono risolti e nessuno dovrà nulla (con eventuale restituzione di somme già percepite);
  • Contratti continuativi (es. somministrazioni, forniture di energia e locazioni): le prestazioni di entrambe le parti sono sospese e riprenderanno terminata la causa di forza maggiore;

Potrebbero esistere casi in cui la causa di forza maggiore non impedisce direttamente di eseguire il contratto, ma lo ostacola significativamente. In tali casi è ipotizzabile la rinegoziazione degli accordi secondo buona fede, quando quelli originali sono diventati parzialmente impossibili o eccessivamente onerosi.

—————

DA RICORDARE:

  • La causa di forza maggiore è un principio generale che esclude la responsabilità delle parti per l’inadempimento. Esiste anche negli altri sistemi legali come nel common law
  • Sono cause di forza maggiore gli eventi oggettivamente imprevedibili e incontrollabili;
  • La causa di forza maggiore può essere invocata sia che esista un provvedimento dell’autorità pubblica (il c.d. factum principiis, ossia “il fatto del principe”) o che non esista, ma in questo caso è molto più difficile dimostrare le proprie ragioni.

Per saperne di più:

“In tema di appalto di opere pubbliche, il rinvenimento di reperti archeologici (cd. sorpresa archeologica) nel corso dell’esecuzione costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento dei doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, sicché la sospensione disposta dalla stazione appaltante, non avendo natura discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all’appaltatore di richiedere, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del medesimo d.P.R., lo scioglimento del contratto ove la stessa superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l’indennizzo dei maggiori oneri sopportati.”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.