Fare testamento: devo davvero andare dal notaio?

testamento da covid19

No o, meglio, non per forza

Innanzitutto è utile ricordare che il nostro ordinamento riconosce la dignità di unico negozio a causa di morte ( anche detto, con un latinismo, “mortis causa”) alla disposizione testamentaria: il Codice, infatti, da una parte sancisce la nullità dei patti successori[1] mentre dall’altra esclude la recezione dell’istituto della donatio mortis causa[2], tipico del diritto romano.

Di cosa stiamo parlando?

In via generale si potrebbe definire il testamento come l’atto formale per mezzo del quale il “de cuius”, ossia il disponente, regola la propria successione, la quale “si apre al momento della morte, nel luogo del suo ultimo domicilio” (art.456 c.c.); dalla lettera della norma non appena citata si può apprezzare la prima, curiosa, particolarità: il negozio testamentario, nonostante si perfezioni al momento della sua redazione, acquista la propria efficacia solo alla morte del disponente, godendo fino a quel momento di un regime di assoluta inefficacia.

Testamento scritto o orale?

Il nostro ordinamento riconosce diverse tipologie di testamento e, per ciascuna di queste, detta una serie di criteri formali il cui mancato rispetto può comportare l’annullabilità o, peggio, la nullità della disposizione testamentaria stessa: in considerazione di quanto appena detto si può affermare che il testamento non solo debba rivestire la forma scritta (pur non dimenticandosi dell’esistenza di quella parte minoritaria della dottrina che, negli anni, ha cercato di sostenere la validità del testamento orale, c.d. nuncupativo) ma, più precisamente, debba soddisfare i requisiti previsti per ciascuna delle forme testamentarie tipiche (ossia “esplicitamente indicate”) e tassative, disciplinate dal legislatore negli artt. 601 e ss. c.c.

Fai da te o taglio sartoriale?

Come accennato poc’anzi, la disposizione testamentaria può assumere forme differenti: in merito, una prima significativa distinzione la fornisce il legislatore quando suddivide i testamenti elencati al capo IV del titolo II del secondo libro del Codice in testamenti ordinari e testamenti speciali.

I testamenti ordinari sono disciplinati dagli artt. 601 e ss. c.c.

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto del notaio.

Il testamento per atto del notaio è pubblico o segreto” (art.601 c.c.).

Volendo semplicisticamente rappresentare quanto previsto dal Codice, si può delineare la seguente suddivisione:

FAI DA TE 

Innanzitutto il testamento può essere perfezionato servendosi di una modalità che, con un’espressione in voga ai giorni nostri, potrebbe essere definita DIY (“do it yourself”, ossia “fai da te”): è questo il caso del testamento c.d. olografo.

Nonostante i requisiti formali richiesti dalla norma di riferimento (art.602 c.c.) siano limitati, non si può certo dire che si tratti di un atto informale, in quanto il testamento redatto con detta modalità deve rispettare alcuni criteri e, nello specifico:

– deve essere scritto di pugno dal testatore, ossia presentare la c.d. “autografia”;

– deve riportare una data certa o desumibile;

– deve presentare la sottoscrizione del testatore.

L’essenza formale del testamento redatto per mano dello stesso disponente è esplicitata dal legislatore il quale, all’art.606 c.c., sanziona da una parte l’assenza dell’autografia e della sottoscrizione con la previsione del rimedio della nullità e, dall’altra, reagisce al caso in cui la scheda testamentaria sia priva di una data certa o desumibile prevedendo il rimedio dell’annullabilità.

Apertasi la successione, il testamento andrà pubblicato, secondo le indicazioni dettate dell’art.620 c.c., alla presenza di due testimoni.

TAGLIO SARTORIALE

L’ordinamento prevede che nella fase dell’esternazione della volontà testamentaria possa essere richiesto l’intervento del Notaio, chiamato a “cucire sartorialmente” l’atto di ultima volontà servendosi delle dichiarazioni espresse dal disponente.

Il testamento pubblico è disciplinato dall’art.603 c.c., nel quale si delinea una struttura formale più articolata rispetto a quella prevista per il testamento olografo: le disposizioni testamentarie dettate dal disponente sono ricevute dal notaio il quale le “riduce per iscritto” nell’atto pubblico di cui deve essere data lettura alle parti, il tutto alla presenza, irrinunciabile, di due testimoni capaci, a sancire l’assoluta sacramentalità del testamento.

L’atto successorio redatto secondo questa modalità ha natura di atto pubblico: il testatore può contare in una maggiore sicurezza sulla correttezza delle proprie disposizioni testamentarie, potendo fare affidamento sull’intervento del professionista designato dall’ordinamento alla traduzione delle proprie volontà testamentarie nella cornice del quadro del sistema giuridico attuale.[3]

FAI DA TE, CON IL SARTO

Il nostro ordinamento disciplina anche il testamento segreto che, seppure trovi scarsa applicazione nella pratica, contempera alcune caratteristiche di entrambe le forme non appena descritte: il contenuto della scheda testamentaria in questo caso resta occulto, mentre il fatto che il disponente abbia consegnato il proprio testamento viene registrato dal notaio nell’atto di ricevimento.

Analogamente a quanto disciplinato per il testamento pubblico anche per la consegna del testamento segreto e la redazione dell’atto di ricevimento, confezionato secondo le formalità previste dall’art.605 c.c., è richiesta la partecipazione necessaria di due testimoni e, similmente a quanto visto per il testamento olografo, all’apertura della successione il testamento dovrà essere pubblicato onde dare piena attuazione alle volontà in esso contenute.

Qualora il testamento segreto fosse privo di uno dei requisiti previsti dal Codice ai fini della sua validità, in accordo al principio generale del “favor testamenti” (ossia la conservazione dell’efficacia di un atto che, come il testamento, per sua natura diviene “immodificabile”), lo stesso potrebbe essere considerato quale testamento olografo ove ne rispettasse i requisiti(art.607 c.c.).

I testamenti speciali

Per espressa previsione codicistica (artt. da 609 a 619 c.c.), oltre ai summenzionati testamenti ordinari sono disciplinate  dall’ordinamento anche alcune ipotesi tassative di testamento speciale al fine di facilitare, in relazione a determinati accadimenti o condizioni, la manifestazione delle ultime volontà da parte del disponente: i testamenti speciali sono considerabili testamenti pubblici a formalità ridotta, ricevuti da soggetti che rivestono particolari cariche o dal notaio.

Onde contemperare il vestimento formale limitato, tali testamenti hanno un’efficacia ridotta temporalmente con riguardo al fatto che gli stessi sono previsti dal nostro sistema giuridico quale eccezione concessa al testatore qualora lo stesso si trovi impossibilitato a disporre servendosi di una delle forme viste in precedenza.

Anche le ipotesi di testamento speciale sono da considerarsi tassative e sono considerate ammissibili in un insieme limitato (come si dice in gergo numerus clausus) di fattispecie disciplinate dagli artt. 609 e 610 c.c. (testamento in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni), dagli artt. dal 611 al 616 c.c. (testamento redatto a bordo di nave o aeromobile) e dagli artt. 617 e 618 cc. (testamento dei militari e assimilati).

Delineate brevemente le caratteristiche generali comuni ai testamenti speciali, in questa sede sembra opportuno approfondire (in considerazione dell’attuale stato di emergenza), la prima delle figure tassative summenzionate, rinviando la trattazione delle rimanenti.

IL TESTAMENTO IN OCCASIONE DI UNA MALATTIA EPIDEMICA ( e.g. COVID-19), DI CALAMITA’  PUBBLICHE O INFORTUNI

Recita l’art. 609 c.c.:

“Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.”

Come si desume dal corpo della norma, il testamento speciale è previsto quale reazione dell’ordinamento all’impossibilità del testatore a valersi delle forme ordinarie: alla prima delle fattispecie considerate dal legislatore è tristemente sussumibile la situazione odierna che, nel mese di marzo 2020, vede il nostro Paese profondamente segnato dall’emergenza COVID-19.

La malattia reputata contagiosa prevista dal legislatore, infatti, altro non è se non la malattia epidemica, ossia quella situazione di carattere oggettivo che, insieme alla pubblica calamità (e.g. inondazioni, alluvioni, terremoti), si distingue dalla situazione a carattere soggettivo dell’infortunio (quale evento violento, improvviso e dannoso), pur essendo parimenti considerate quali situazioni che possono comportare una oggettiva e obiettiva, difficoltà per il disponente a testare servendosi delle forme ordinarie.

La maggiore flessibilità formale prevista dal Codice rende il testamento speciale ex art.609 c.c. ricevibile dal notaio, così come dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da un ministro di culto (e.g. sacerdote), non per forza di confessione cattolica; altra particolarità di non secondario rilievo è il fatto che, nonostante venga prevista la necessaria presenza di due testimoni (a richiamo della sacralità formale prevista per il testamento pubblico e  per quello segreto), gli stessi possano essere minorenni (seppur di età superiore ai sedici anni), diversamente da quanto disciplinato dall’art.50 della Legge Notarile (L.89/1913) per i casi ordinari.

Ai fini della sua validità, come disciplinato dal secondo comma della norma presa in esame, il testamento deve essere redatto da chi lo ha ricevuto e sottoscritto dal medesimo soggetto, dal testatore e dai testimoni intervenuti; nonostante si tratti di una forma testamentaria a formalità attenuata, il testamento speciale costituisce ad ogni modo una forma pubblica di testamento e ciò significa che lo stesso andrà perfezionato seguendo pedissequamente le indicazioni tassative del Codice: così non potranno ritenersi validi a titolo di testamenti speciali il testamento fatto in forma segreta ovvero il deposito di testamento olografo effettuato nelle mani di uno dei soggetti contemplati all’articolo in esame, venendo meno in questi casi l’efficacia provvisoria tipica dei testamenti speciali.

La deroga ordinamentale all’ontologica rigidità formale della disposizione testamentaria, prevista per i testamenti speciali, può trovare ragione nel carattere della temporaneità degli stessi: il testamento ricevuto in questa forma, infatti, è soggetto ad un termine di efficacia limitato ai tre mesi successivi a “la cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie” (art. 610 c.c.), trascorso il quale, semplicemente, perderebbe la sua rilevanza giuridica.

In breve

TESTAMENTI ORDINARI

  • Il testamento olografo, oltre all’estrema semplicità nella redazione,ha il vantaggio di poter essere scritto su qualsiasi supporto durevole (per assurdo anche su un muro, pur dovendo conservare il requisito della autografia). Inoltre, sono ulteriori punti di forza la potenziale assenza di costi a carico del disponente (fatti salvi quelli eventuali previsti per una, consigliata, consulenza professionale) e il fatto che le disposizioni testamentarie rimangano occultate sino alla pubblicazione. Il testamento olografo deve essere scritto di pugno dal testatore, deve riportare la data (anche in maniera desumibile, e.g. “Pasqua 2020”) e la sottoscrizione del disponente. All’apertura della successione ai fini dell’attuazione delle disposizioni ivi contenute, il testamento deve essere “pubblicato” presentandolo ad un Notaio. Questa forma testamentaria ha come svantaggi la possibile presenza di clausole nulle dettate dalla mancanza di familiarità del testatore con la materia (che, ove risultassero  le uniche ad aver determinato il testatore a disporre comporterebbero la nullità dell’intero testamento) e la possibilità che il testamento possa essere distrutto o smarrito (svantaggio ovviabile con il deposito del testamento presso una persona di fiducia o presso un notaio).
  • Il testamento pubblico, ha come principale vantaggio la correttezza formale e sostanziale che dipende dall’intervento redazionale del Notaio. Ha come svantaggi un maggior costo economico per il disponente e la maggiore rigidità formale richiesta dal Codice per il  perfezionamento dell’atto. Richiede la presenza di due testimoni maggiorenni (salvo l’intervento di ulteriori testimoni o di altri soggetti qualificati- fidefacenti, interprete, assistente – nei casi disciplinati dal Codice e dalla Legge Notarile.
  • Il corpo del testamento segreto può essere redatto anche da una persona diversa dal disponente (può addirittura essere battuto a macchina o scritto al pc); alla fine delle disposizioni deve essere apposta la sottoscrizione del testatore il quale, consegnando il testamento chiuso al notaio e alla presenza dei testimoni, deve dichiarare che il plico (preferibilmente già sigillato, in modo che non possa essere aperto senza alterarlo) contiene le proprie volontà.

TESTAMENTI SPECIALI

  • Il testamento redatto in occasione di una malattia epidemica (quale è l’attuale COVID-19) può essere redatto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o (da chi ne fa le veci), da un ministro di culto (anche non cattolico); è richiesta la presenza di due testimoni anche minorenni, purché di età non inferiore a sedici anni. Questo testamento, come del resto gli altri testamenti speciali, è soggetto ad un termine di efficacia che, in questo caso specifico, si sostanzia in tre mesi dalla cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie. Infatti, trascorso tale periodo senza che sia intervenuta l’apertura della successione, la disposizione (anche se normalmente irrevocabile – e.g. riconoscimento di un figlio naturale) contenuta nel testamento speciale subisce una semplice caducazione e perde la propria rilevanza giuridica, permettendo alle eventuali disposizioni contenute in un testamento redatto in precedenza di riacquisire la propria efficacia.

Da ricordare

TESTAMENTI ORDINARI:

Testamento olografo:

  • Non devono mancare—> autografia, data, sottoscrizione (semplicità delle forme)
  • Piena attuazione—>”pubblicazione” al momento dell’apertura della successione (da un notaio)
  • Può andare perso o distrutto —> si può depositare presso una persona di fiducia o un notaio

Testamento pubblico:

– Atto pubblico redatto dal notaio che “riceve” le disposizioni testamentarie dal testare e le “riduce  in iscritto”—> correttezza formale e sostanziale

– Necessita della presenza di due testimoni—> maggiorenni e capaci (art. 50 L.N.)

– È già pubblico! —> non deve essere pubblicato: passaggio dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi

Testamento segreto:

– Coniuga vantaggi e svantaggi di olografo e pubblico —> contenuto rimane occulto, ma deve essere consegnato in un plico chiuso ad un notaio che, alla presenza dei testimoni, appone gli eventuali ulteriori sigilli e redige un atto di ricevimento

– All’apertura della successione —> deve essere pubblicato

TESTAMENTI SPECIALI:

Tre fattispecie: testamento in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, testamento redatto a bordo di nave o aeromobile, testamento dei militari e assimilati.

Testamento in occasione di malattie contagiose (epidemie, e.g. COVID-19), calamità pubbliche o infortuni:

  • Può essere redatto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco (o da chi ne fa le veci),  da un ministro di culto (anche non cattolico) —> è atto pubblico
  • Presenza di due testimoni anche minorenni purché di età maggiore di sedici anni
  • È soggetto ad un termine di efficacia —> trascorsi 3 mesi dalla cessazione dell’impedimento si caduca, rendendo nuovamente efficaci le disposizioni di un eventuale testamento precedente

Per approfondire

Articoli del Codice Civile

Artt. Da 601 a 621

Artt. 1419 c.c. ( in accordo all’impostazione classica che intende il testamento quale negozio giuridico)

Testi consigliati

G.Capozzi, Successioni e Donazioni, Tomo I, quarta edizione, Giuffrè Editore

U.Mattei, Regole sicure. Analisi economico-giuridica comparata per il notariato, Giuffrè Editore

F.Santoro Passarelli, Dottrine Generali del Diritto Civile, ed. Jovene


[1] “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis (patto di famiglia, ndr) e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.” Art.458 c.c.

[2] nel diritto civile vigente tale fattispecie, al pari del patto successorio istitutivo, viene ritenuta nulla poiché in contrasto con il divieto di cui all’art.458 c.c.

[3] come affermato da Ugo Mattei, in Regole sicure. Analisi economico-giuridica comparata per il notariato, Giuffrè Editore, il notaio rivestirebbe la funzione di gate keeper (custode del cancello) del mondo del diritto.

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