Gli interessi – norme e tipi

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Conoscere l’interesse composto e le varie categorie di interessi è fondamentale per tutti, così come avere ben presenti i limiti all’usura e all’anatocismo.

Gli interessi sono un’obbligazione pecuniaria (cioé un obbligo di pagare qualcosa) accessoria, cioé che non esiste “da sola”, ma si accompagna ad un’altra obbligazione principale, che – semplificando – è l’obbligo di rimborsare il capitale.

Anche se si tratta di un “accessorio”, comprendere il funzionamento degli interessi è fondamentale per guadagnare o perdere sistematicamente giorno dopo giorno denaro.

Ci sono molte fonti per documentarsi in materia (e se lo desiderate potete contattarci per approfondimenti https://leggesemplice.altervista.org/servizi/), tuttavia riteniamo necessario prima chiarire il concetto di interesse composto:

“L’interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l’interesse produce interesse.”*

Si tratta di un meccanismo matematico normalmente consentito e presente in tutte le forme di prestito, mutuo, finanziamento e similari e non deve essere confuso con l’anatocismo puro e semplice né con l’usura (che sono illeciti).

L’anatocismo è il maturare di interessi sugli interessi scaduti ed è normalmente vietato, salvo che si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi e sia intervenuta un’apposita domanda giudiziale (ossia una causa). L’usura è l’applicazione di un interesse superiore a quello massimo consentito dalla legge.

Gli interessi possono essere:

  • Legali ossia dovuti per legge (es. Cod. Civ. art. 1499 – 1825); in forza dell’art. 1282 Cod. Civ. i crediti liquidi (cioé determinati o determinabili con conteggi) ed esigibili (cioé che andrebbero già pagati) producono per legge interessi.
  • Convenzionali ossia pattuiti con un contratto.

Rispetto allo scopo che gli interessi possono avere si distinguono quelli:

  • Corrispettivi ad esempio gli interessi su un mutuo.
  • Compensativi per il risarcimento di un danno maturato nel tempo.
  • Moratori che risarciscono specificamente il danno da ritardo nel pagamento.

Il tasso (o saggio) è l’ammontare degli interessi dovuti in percentuale sul capitale e riferito al tempo di calcolo (normalmente 1 anno): più è alto il tasso e “corto” il riferimento di tempo in considerazione, più pagherà il debitore.

Il tasso può essere stabilito dalla Legge (in particolare dal Ministero dell’Economia e delle finanze https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/14/19A07875/sg) o dalle parti convenzionalmente.

Quando è stabilito dalle parti non potrà mai essere superiore al 50% del tasso medio praticato dalle banche e rilevato sempre dal Ministero dell’Economia e delle finanze ( https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2019-02/cs-20191223-tegm.pdf), altrimenti si ricade nell’usura, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (nemmeno quelli legali).

ATTENZIONE!

Esistono ipotesi contrattuali e di legge per le quali è ammissibile una sospensione del pagamento delle rate di rimborso di un finanziamento o mutuo, come previsto ad esempio dal Decreto “Cura Italia” per l’emergenza da Coronavirus (DPCM 22 marzo 2020): in tali casi è importante verificare se la sospensione riguarda o no anche il conteggio degli interessi.

Se non è sospeso il conteggio degli interessi (come nel caso del Cura Italia alla data di pubblicazione del presente articolo) a fronte di una momentanea sospensione del pagamento, il totale finale dovuto aumenterà! Pertanto lo strumento della sospensione va usato con cautela e solo in casi di reale necessità.

DA RICORDARE:

  • Verifica sempre il calcolo dell’interesse composto (https://www.dossier.net/utilities/interessecomposto/.) prima di prendere decisioni finanziarie
  • L’interesse composto è l’ottava meraviglia del mondo…chi lo capisce guadagna, chi non capisce paga”, Albert Einstein

Per saperne di più:

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