Un contratto è sempre scritto?

In questo articolo cercheremo di ripercorrere brevemente la disciplina del Codice Civile italiano, in modo da rendere chiaro che possono essere contratti anche gli accordi non stipulati per iscritto e che gli stessi sono altrettanto vincolanti e “seri”.

  1. L’art. 1321 Cod. Civ. stabilisce che

“Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”

Dunque la definizione è assolutamente generale, sono sufficienti due parti (vd. persone o società) e che la materia interessata dall’accordo abbia rilevanza patrimoniale (cioè possa essere valutata economicamente).

  • L’art. 1325 Cod. Civ. stabilisce quindi che

            I requisiti del contratto sono:

            1) l’accordo delle parti;

            2) la causa;

            3) l’oggetto;

            4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.”

                Parafrasando il punto 4) bisogna quindi rendersi conto che non esiste una forma prestabilita tranne    che nei casi espressamente previsti dalla legge (vd. sotto) e quindi abbiamo un contratto anche in      assenza di un documento scritto, purché ci sia un accordo determinato e “finito”.

                Nella prassi è importante ricordare che quindi un contratto può essere anche solo verbale o per fatti                 concludenti, cioè quando ci si limita a dare esecuzione agli accordi senza formalizzarli (il caso tipico       è l’invio di un ordine a cui fa seguito direttamente la consegna della merce).

  • L’elenco dei contratti per cui è prevista la forma scritta a pena di nullità (ossia se non sono scritti non hanno validità) è contenuta all’art. 1352 Cod. Civ., che a sua volta rimanda a diverse legge particolari. In breve possiamo però ricordare che la forma scritta è sempre obbligatoria per tutti i contratti relativi ai beni immobili e per quelli di costituzione delle società.

Nella prassi spesso le parti “litigano” e affermano che non ci sia un contratto in assenza di un documento scritto controfirmato, non tanto perché è contestata la forma, ma per il fatto che in assenza documento scritto diventa difficile capire se, quando e quale era l’accordo “finito”. Almeno una parte di queste liti potrebbe essere evitata comprendendo il funzionamento della formazione dell’accordo, che è molto chiaramente disciplinato da

“Art. 1326 – Conclusione del Contratto

Il contratto e’ concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta  ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

Il proponente puo’ ritenere efficace l’accettazione tardiva, purche’ ne dia immediatamente avviso all’altra parte.

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se e’ data in forma diversa.

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.”

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DA RICORDARE:

  • La forma scritta non è sempre obbligatoria;
  • Proposta e accettazione devono essere identiche nel contenuto, per cui negli accordi complessi la forma scritta aiuta in ogni caso a fissare i punti concordati;
  • Se l’accettazione è diversa dalla proposta, il contratto non è concluso, ma si tratta di una controproposta.

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