Come entrare in società, senza entrare in società: raggruppamenti di imprese, ATI, consorzi, joint venture

La miglior società? Un numero di soci dispari inferiore a 3!

Recita così un vecchio adagio d’impresa, che certamente ben denota una certa sfiducia tradizionale in Italia per la creazione di società complesse per numero di soci e l’accorpamento, per fusione o acquisizione che sia, di più aziende diverse. Non possiamo qui analizzare le ragioni di questa sfiducia, anche se è evidente che essa è in buona parte legata alla dimensione familiare della maggior parte delle piccole e medie imprese (e non solo) e non è detto che ciò sia necessariamente un male. Tuttavia è indubbio che le economie di scala che si realizzano con collaborazioni di ampio respiro conferiscano grandi vantaggi in termini di competitività, soprattutto in mercati globali e fortemente concorrenziali.

Prescindendo dall’ipotesi ovvia in cui più imprenditori costituiscano una vera e propria società con uno scopo preciso e dotata di autonoma personalità giuridica (SPV, acronimo di Special Purpose Vehicle, nella prassi italiana normalmente una S.r.l. o S.p.A.), esistono varie forme nell’ordinamento italiano in cui delle imprese possono attuare dei programmi di collaborazione tendenzialmente stabili tra loro, senza però che si debba costituire una società tra i partecipanti e quindi senza perdere la propria individualità aziendale. Le principali ai fini della presente analisi possono essere riassunte in:

·        ATI, ovvero raggruppamento temporaneo d’imprese: è una figura prevista per legge (attualmente dal D.lgs 50/2016 – codice appalti pubblici) per la partecipazione a gare pubbliche, al fine di consentire la presenza nell’opera di imprese che da sole non avrebbero i requisiti e/o le abilitazioni necessarie a presentarsi alla gara, tuttavia si ritiene che possa essere costituita anche per la gestione di appalti e altri affari tra privati. E’ caratterizzata nella forma “verticale” dalla presenza di una azienda “mandataria” che fa da capofila e garante nei confronti dell’amministrazione pubblica, mentre nella forma “orizzontale” tutte le imprese sono poste alla pari, oltre che da un contratto tipico stipulato per scrittura privata autenticata (notarile), che ne fissa la durata nel tempo necessario all’esecuzione dell’appalto.

·        Contratto di rete:  è una forma contrattuale prevista dalla L. 33/2009, originariamente come agevolazione (almeno sino al 2017 erano previsti incentivi fiscali) a favore di pmi e professionisti. Con questa figura un certo numero di imprese si vincola contrattualmente per realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato, mantenendo tuttavia totalmente la propria indipendenza, autonomia e specialità. Il contratto di rete può prevedere la soggettività giuridica o meno (e.g. presenza di un legale rappresentante ad hoc), così come è facoltativa la costituzione di un fondo patrimoniale comune, da associare ad un organo di governo di forma sostanzialmente discrezionale; può assumere direttamente personale e/o adoperarne in distacco dalle aziende partecipati.

·        Consorzio: è la figura tipica prevista dal cod. civ. e assume una propria personalità giuridica. Le norme relative dettano alcuni vincoli sulla forma di governo e ammissione di nuovi soci, oltre a disciplinare in modo ispirato alla comunione la gestione del patrimonio comune. A differenza del contratto di rete che può avere finalità di sviluppo vero e proprio e/o lucro, il consorzio ha finalità necessariamente mutualistica, dovendo attuare attività che agevolino determinate fasi di lavoro e approvvigionamento delle imprese partecipati (e.g. approvvigionamento energia).

·        Joint venture uncorporated o contrattuale: indica la realizzazione di un libero accordo di collaborazione specifico e relativamente temporaneo tra più aziende senza la costituzione di una nuova impresa-spv. Gli accordi tra imprese infatti rientrano tra i contratti atipici e quindi, ferma la possibilità di scegliere una delle forme precedenti, resta la totale libertà delle parti di creare su misura l’accordo più consono. A questa libertà corrisponde tuttavia l’impossibilità di creare un autonomo centro di imputazione giuridica e quindi tutti i rapporti andranno assunti nel nome di una delle parti (vd. mandato) o direttamente di entrambe.

Inquadrate quindi le principali caratteristiche di ciascuna figura, riportiamo gratuitamente sotto una breve infografica dei pregi e difetti di ciascuna ipotesi, ricordando che non ne esiste una migliore delle altre in assoluto, ma solo che alcune sono più idonee a degli scopi piuttosto che ad altri.


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