La compiuta giacenza

compiuta giacenza

A seguire l’articolo qui pubblicato https://leggesemplice.altervista.org/differenza-tra-mail-e-pec/ sembra necessario fornire alcuni chiarimenti sul meccanismo della “compiuta giacenza” degli atti recettizi.

Con questo termine si vuole indicare che cosa accade nel caso in cui non si ritiri una raccomandata o un atto giudiziario. Accade spesso che per la mancata conoscenza di questo istituto o per semplice leggerezza ci sia chi ritenga di poter sostenere di non avere avuto notizia di una comunicazione per il solo fatto di essersi rifiutato di riceverla o ritirarla dal servizio postale.

In realtà, se si riflette, se quanto sopra fosse possibile il sistema giuridico tutelerebbe sistematicamente chi volesse “scappare” ai propri obblighi. Per tale ragione l’art. 1335 del Codice Civile stabilisce che:

“[…] ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa[no] conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.”

Ciò vale a dire che per determinati atti di cui è certa la spedizione e tentata consegna (raccomandata a/r , PEC, notifica a mezzo ufficiale giudiziario – vd la c.d. busta verde), la legge ritiene che anche il contenuto della comunicazione sia noto, anche se di fatto il destinatario non lo ha letto e questo perché siccome era stato messo in condizione di conoscere il contenuto, è “colpa” sua se non lo ha fatto e quindi non merita tutela. Questa conoscenza si presume “maturata” nel termine di compiuta giacenza, ossia per gli atti postali 10 giorni dal momento in cui erano disponibili per il ritiro.

Quanto sopra costituisce una “presunzione semplice”, cioè si può provare (in tribunale) di non aver avuto colpa, perché era appunto impossibile averne notizia al di là della nostra volontà. Tuttavia bisogna prestare attenzione al fatto che fornire tale prova è molto difficile se non impossibile e che, a questo punto, ci troveremo già in una situazione molto spiacevole (una causa) e quasi certamente costosa, anche se avremo poi ragione.

Per tali ragioni è assolutamente sconsigliabile non ritirare atti e comunicazioni postali, non c’é alcun beneficio ed è piuttosto preferibile prima ritirarli ed eventualmente non rispondere, se lo si ritiene più opportuno (così avremo almeno chiara la situazione in cui ci troviamo). Inoltre, siccome la Legge si riferisce all’”indirizzo del destinatario”, è fondamentale curare con attenzione tutti i nostri recapiti presenti e passati: non potremo infatti giustificarci per non aver ricevuto un atto perché trasferiti ad un altro indirizzo, se la nostra residenza anagrafica non è stata aggiornata ufficialmente; allo stesso modo se in un contratto abbiamo indicato un indirizzo che per noi era solo temporaneo, dovremo avvisare l’altra parte delle successive modifiche e farlo nelle modalità previste dal contratto stesso (di solito è previsto un articolo a ciò dedicato nel testo del contratto).

Infine – per quanto riguarda le PEC* – una volta recapitate al nostro indirizzo si presumono immediatamente conosciute a prescindere dal fatto che il messaggio venga aperto o meno.

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DA RICORDARE:

  • Una volta avutane conoscenza è inutile non ritirare la posta e gli altri atti notificati ufficialmente : nel 99% dei casi stiamo danneggiando noi stessi.
  • È importante aggiornare i propri indirizzi o essere sicuri che le persone che ritirano per noi la posta ci avvisino tempestivamente.

Per saperne di più:

* “In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico.”

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