Residenza, domicilio e dimora: le definizioni

I termini residenza, domicilio e dimora vengono usati nella vita di tutti i giorni come se fossero sinonimi, ma per il diritto non è così ed hanno significati distinti e precisi.

Essi indicano la sede della persona, intesa come persona fisica (l’uomo) o persona giuridica (la società), e sono rilevanti per molti effetti legali sostanziali (es. la successione si apre presso l’ultimo domicilio del defunto) e processuali (es. il consumatore può fare “causa” presso il Tribunale della città-distretto dove risiede), come sperimentato nel periodo di quarantena per il coronavirus o covid-19.

Cerchiamo quindi di fornire delle definizioni nel modo più breve e semplice possibile:

  • Residenza: luogo in cui la persona dimora normalmente;
  • Dimora: luogo in cui la persona abita in un preciso momento;
  • Domicilio: luogo in cui la persona ha la sede di affari e interessi, può essere
    • legale, quando è prefissato dalla legge o volontario, quando scelto direttamente dal soggetto;
    • generale, sempre unico o speciale, cioé stabilito per un singolo affare.

Nel caso concreto questi tre concetti possono coincidere (es. le persone fisiche di solito hanno domicilio presso la proprio residenza, nella quale dimorano salvo che per vacanze e viaggi vari), ma non è sempre così.

Per assicurarci di avere capito, proviamo ad analizzare questa caso e rispondere alle domande:

“Mario abita a Brescia con sua moglie in Via dei Bianchi 2, tuttavia lavora a Bergamo, dove ha una piccola azienda. Per motivi di lavoro si trova però da un paio di settimane a Londra, dove alloggia presso il b&b di un caro amico. Egli spera però di rientrare in Italia presto, perché deve urgentemente incontrare a Roma l’avvocato Rossi – che ha lì il suo Studio – per discutere di una certa sua causa che è pendente presso il Tribunale dell’omonima città.”

  1. Dove è la residenza di Mario?
  2. Dove ha dimora oggi Mario?
  3. Dove è domiciliato Mario? C’è un solo domicilio o più di uno?
  4. Dove risiede la moglie di Mario?

Qui trovate le risposte!

Per approfondire:

ATTENZIONE!!!

A seguito dell’emanazione del DPCM 26 Aprile 2020 in tema di c.d. fase 2 per l’emergenza da covid-19, si è creata ulteriore confusione sul tema. In particolare, sono sorti dubbi circa la possibilità di tornare dal proprio convivente residente in altra regione. A nostro avviso la norma è purtroppo chiara nel vietare visite a congiunti e affetti stabili fuori dalla regione in cui ci si trova, ma nel consentire in ogni caso di rientrare al proprio domicilio, e quindi anche presso la residenza del proprio convivente.

Diversamente dalla residenza – che è registrata dall’anagrafe e quindi nei documenti di identità – non esiste una prova legale di domicilio, ma ciascuno è libero di eleggerlo dove meglio crede. Vista l’incertezza attuale, riteniamo possa essere utile che i conviventi abituali che vogliano ricongiungersi tra regioni diverse e dei quali solo uno risulti residente nell’abitazione comune, preparino per cautela due autodichiarazioni aggiuntive rispetto a quella di legge:

  1. Autodichiarazione del coniuge residente nella casa comune, in cui dichiara che l’altro coniuge è proprio convivente abituale;
  2. Autodichiarazione del coniuge che deve ricongiungersi, in cui dichiara il proprio domicilio presso la residenza dell’altro.

E’ impossibile in questo momento avere la certezza di come verranno applicate le norme, ma crediamo che in presenza della documentazione suddetta (completa di allegati – nb. carta d’identità proprio convivente) si possa essere ragionevolmente tranquilli di evitare almeno l’applicazione di sanzioni amministrative (vd. multe).

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