Come i nostri lettori avranno notato, la nostra attenzione è soprattutto rivolta ai temi generali del diritto civile e nello specifico contrattuale. Ciononostante, nel momento storico in cui scriviamo (emergenza Coronavirus – Covid19) riteniamo sia necessario fornire alcuni spunti relativi all’attualità.
In tal senso il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d “Decreto Cura Italia” ha – davvero eccezionalmente – introdotto una misura che incide direttamente sulle norme base della responsabilità contrattuale, la quale è normalmente incentrata sul principio dell’obbligatorietà dell’adempimento contrattuale perfetto, cioè nei tempi e modi precisamente concordati tra le parti.*
Di seguito riportiamo integralmente l’articolo in questione:
Dal testo emerge chiaramente che in questo periodo, sino a che saranno in vigore le misure di “contenimento”, non adempiere ad un contratto non comporta automaticamente una piena e oggettiva responsabilità del debitore.
Sembra deducibile che non si tratta di una deroga “di sostanza”, ma legata alla valutazione che dovrà fare il giudice nel caso di liti tra le parti e che dovrà bilanciare inadempimento e necessità assoluta di rispettare le “misure di contenimento”. Quindi, fermo restando che è sempre meglio trovare un accordo bonario con la controparte (per approfondire: https://leggesemplice.altervista.org/cause-di-forza-maggiore/ ) , è ragionevole ritenere che da questo momento si possa a ragione pretendere uno slittamento dei termini contrattuali, anche se questi sono stati qualificati come essenziali ed anche se sono state previste penali e caparre a garanzia del danno da ritardo.
Per saperne di più:
- * Art. 1218 Cod. Civ. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
- https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-misure-urgenti-blocco-licenziamenti-premio-i-dipendenti-azienda-ADFR5tD